Whistleblowing

Cielo Venezia 1270 SPA (di seguito definita “Società”) considera fondamentale il rispetto dei principi etici che ha adottato, così come il rispetto delle norme e dei regolamenti nel Paese in cui opera.

 

In questo contesto ed in ottemperanza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023, che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di “Whistleblowing”, abbiamo attivato idonei canali di segnalazione interna, in particolare attraverso l’utilizzo di una piattaforma, al fine di garantire la tutela e la riservatezza sia delle persone segnalanti sia delle persone coinvolte nonché del contenuto delle segnalazioni, ferma restando la possibilità di fissare un incontro diretto.

 

I suddetti canali di segnalazione permettono ai soggetti interessati di riportare alla Società destinataria, anche in forma anonima, segnalazioni su violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società, oltre che condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

 

Al di là dei canali di segnalazione interna, al ricorrere di determinate condizioni la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna, ai sensi degli artt. 6 e ss. del D.Lgs. n. 24/2023.

INVIA UNA SEGNALAZIONE

F.A.Q.

La segnalazione serve a indagare su situazioni illecite e non etiche, a identificare rischi con tempestività e a prevenire potenziali danni alla reputazione dell’azienda. In questo modo, essa può contribuire a ridurre al minimo i rischi per l’azienda e per tutti i suoi collaboratori.
Il sistema di segnalazione è a disposizione dei segnalanti se essi hanno motivi sufficienti per ritenere che le segnalazioni siano veritiere, sulla base delle circostanze di fatto e delle informazioni a loro disposizione. Per poter indagare sulle segnalazioni, abbiamo bisogno di informazioni specifiche su fatti specifici.
La normativa sul whistleblowing, con le relative tutele, si applica alle seguenti categorie di persone che segnalano violazioni di cui siano venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo:
• lavoratori subordinati (per esempio, lavoratori con cui è in essere un rapporto di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio o lavoratori che svolgono prestazioni occasionali);
• lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso le Società;
• liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso le Società;
• stagisti e tirocinanti;
• azionisti;
• persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso le Società.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:
• quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
• durante il periodo di prova;
• successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Contatta il Comitato Whistleblowing se sei venuto a conoscenza di comportamenti o eventi che possono configurarsi come violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società, di cui sei venuto a conoscenza nel tuo contesto lavorativo.

La normativa sul whistleblowing, con le relative tutele, non si applica invece alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.

In particolare, le violazioni oggetto di segnalazione possono consistere in:
• violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ex D.Lgs. 231/2001;
• illeciti relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
• violazioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
• violazioni in materia di concorrenza e mercato interno.
Una segnalazione può essere inviata attraverso il server sicuro di una azienda specializzata e indipendente dalla Società, raggiungibile attraverso il link riportato nella presente sezione del sito web. In alternativa, può essere richiesto un incontro diretto all’ufficio interno della Società specificamente individuato e autorizzato a gestire i canali interni di segnalazione.
Tutte le segnalazioni vengono ricevute e gestite dal Referente Whistleblowing.

Dopo aver presentato una segnalazione, la persona segnalante:
• riceve avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
• può essere ulteriormente contattato per fornire al Referente Whistleblowing informazioni, integrazioni o chiarimenti;
• riceve riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
Sì, puoi fare una segnalazione in forma anonima. Tuttavia, ti invitiamo a identificarti, così da creare le migliori condizioni possibili per un'indagine efficace.
La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) quando:
• non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme al D.Lgs. 24/2023;
• la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
• la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare un rischio di ritorsione;
• la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Per i dettagli sul funzionamento e l’accesso al canale esterno di ANAC si rimanda al sito www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

Inoltre, la persona segnalante può ricorrere alla divulgazione pubblica, ma solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge. In difetto le tutele garantite al segnalante non troveranno applicazione. Le ipotesi ammesse sono le seguenti:
• la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla normativa vigente in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
• la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
• la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
Nel contesto sopra descritto, resta ferma per il segnalante la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria o contabile.
Il soggetto che effettua una segnalazione gode della più ampia tutela della sua riservatezza, estesa anche ad altri soggetti previsti dalla normativa vigente, ossia ai facilitatori (persona fisica che assiste il segnalante nell’effettuare la segnalazione e che opera nel medesimo contesto lavorativo), ai colleghi del segnalante e a coloro che operano nel medesimo contesto lavorativo, nonché agli enti di proprietà del segnalante.
Inoltre, il segnalante non può subire forme di ritorsione a causa della segnalazione effettuata e, laddove ciò dovesse avvenire, fermi i poteri di intervento e sanzionatori di ANAC, la Società stessa è tenuta a porre rimedio a tale situazione con le dovute iniziative volte:
• da una parte, a tutelare il segnalante e a interrompere le condotte vessatorie in cui è incorso o a rendere inefficaci i provvedimenti eventualmente presi a suo danno (a titolo esemplificativo e non esaustivo), demansionamento, mutamento di funzioni, mancata conversione del contratto da tempo determinato a indeterminato;
• dall’altra, a irrogare sanzioni ai sensi del sistema disciplinare aziendale nei confronti di coloro che le hanno poste in essere.
Le medesime tutele sono offerte anche nel caso in cui si sia fatto ricorso anche al canale esterno, alla divulgazione e alla denuncia.
In tutti i casi, non sono offerte tutele e, anzi, sono previste misure sanzionatorie, per coloro che effettuano una segnalazione infondata con dolo o colpa grave, con accertamento in tal senso da parte dell’autorità giudiziaria.